La norma sulla cosiddetta “rottamazione delle cartelle esattoriali” prevede una sanatoria per ogni pendenza aperta, inclusa in ruoli affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Agenzia Entrate Riscossione (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento.
La definizione può riguardare anche il singolo carico iscritto a ruolo o affidato e prevede il versamento di:
- Somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale.
- Rimborsi delle spese per le procedure esecutive.
- Rimborsi delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Non sono invece dovute
- le sanzioni e gli interessi inclusi nei carichi;
- gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- le sanzioni e somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46;
- le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.